inquadramento legislativo
Il Ministro della Sanità adotta il seguente regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del podologo, Decreto Ministeriale del 14.09.1994 nr. 666:
Art. 1
1-È individuata la figura professionale del podologo con il seguente profilo: il podologo è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante, tratta direttamente, nel rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo del piede, con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.
2-Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di malattie a rischio.
3-Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
4-Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2
1-Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art.6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione.
Art. 3
1-Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all'art. 2 ai fini dell'esercizio della relativa attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici.